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NOTE

Il verbale di cui al co. 1 dell’art. 12 del D. Lgs. n. 28/2010 costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di Mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di euro 50.000,00 altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente; in caso di successo della Mediazione, alle parti è riconosciuto un credito di imposta commisurato all’indennità stessa fino alla concorrenza di euro 500,00 in caso di insuccesso detto importo è ridotto della metà.
Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di Mediazione, il Giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi del co. 2, art. 116, c.p.p..
Il Giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

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